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DOCUMENTI
STORICI
PIO PP. IX
(Giovan
Maria Mastai Ferretti) (1946-1978)
1847, 23 luglio
Il Santo Pontefice Pio IX ripristina il Patriarcato Latino in Gerusalemme
1847, 10 dicembre
Destinazione alla Terra Santa delle offerte dei Cavalieri del Santo
Sepolcro
1868, 24 gennaio
Il Sommo Pontefice accresce l’Ordine di nuovi gradi
***
LEONE PP. XIII
(Vincenzo Gioacchino de’ Pecci) (1978-1903)
1888, 3 agosto
Il Sommo Pontefice istituisce le Dame del Santo Sepolcro
***
PIO PP. X
(Giovanni Sarto) 1903-1914)
1907, 3 maggio
Il Sommo Pontefice riserva al Papa il Gran Magistero dell’Ordine
Equestre del Santo Sepolcro e concede all’insegna dell’Ordine il
Trofeo Militare
***
BENEDETTO PP. XV
(Giacomo della Chiesa) (1914-1922)
1915, 15 gennaio
La Sacra Congregazione Concistoriale precisa alcune norme sui privilegi
araldici dell’Ordine
***
PIO PP. XI
(Achille Ratti) (1922-1939)
1928, 6 gennaio
Il Sommo Pontefice pone l’Ordine del Santo Sepolcro e l’Opera della
Preservazione della Fede in Palestina sotto la Protezione della Santa Sede
1931, 5 agosto
Il Sommo Pontefice concede l’attribuito "di Gerusalemme" all’Ordine
Equestre del Santo Sepolcro
1932, 19 marzo
Il Sommo Pontefice approva lo Statuto dell’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme
***
PIO PP. XII
(Eugenio Pacelli) (1939-1958)
1940, 16 luglio
Il Sommo Pontefice nomina il Cardinale Canali Patrono dell’Ordine
Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
1945,15 agosto
Il Sommo Pontefice concede all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme la Chiesa e il Cenobio di S. Onofrio al Gianicolo, trasferendo
la sede dell’Ordine a Roma
1949,
22 febbraio
La Sacra Penitenzieria Apostolica concede speciali indulgenze ai
Cavalieri e alle Dame dell'Ordine
Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
1949, 14 settembre
Il sommo Pontefice approva il nuovo Statuto e concede la
"personalità giuridica" all’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme
***
GIOVANNI PP. XXIII
(Angelo Giuseppe Roncalli) (1958-1963)
1962, 8 dicembre
Il Sommo Pontefice approva il nuovo Statuto dell’Ordine Equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme, e nomina il Card. Eugenio Tisserant, primo
Gran Maestro dell’Ordine
***
PAOLO PP. VI
(Giovan Battista Montini) (1963-1978)
1964, 30 maggio
Discorso del Papa Paolo VI all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme
1977, 8 luglio – Nuovo Statuto
***
GIOVANNI PAOLO PP. I
(Albino Lucani) (1978)
***
GIOVANNI PAOLO PP. II
(Carlo Woityla (1978-….)
1996 - 1 febbraio
Il Sommo pontefice con rescritto concede la "personalità giuridica
vaticana" e stabilisce la Sede dell'Ordine nello Stato della Città
del Vaticano
2000, 2 marzo
Discorso del Santo Padre ai partecipanti al giubileo dell'Ordine Equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme
2003,
23 ottobre
Lettera di Sua Santità alla Consulta dell'Ordine
1847, 23
luglio
PIO PP. IX
IL SANTO PONTEFICE RIPRISTINA IL PATRIARCATO LATINO IN GERUSALEMME
A PERPETUA MEMORIA
Nessuna città fu più celebre per religioso culto di Gerusalemme, nessuna
regione fu dai Cristiani frequentata con più illustri manifestazioni di
devozione della Palestina.
Poiché, contenendo dovunque quella città illustri monumenti delle gesta
di nostro Signore Gesù Cristo e nel suo stesso aspetto rispecchiando in
certo modo i santissimi esempi di virtù con i quali il Divino Redentore
del genere umano nobilitò in modo speciale quella città, non poté non
avvenire che, fin dagli esordi della Chiesa, la città medesima fosse
sempre tenuta in grande onore dai Cristiani.
Ma ciò che costituisce propriamente e principalmente la eccellenza di
Gerusalemme é il ritrovarsi in essa quel glorioso sepolcro nel quale il
Nostro Salvatore rimase tre giorni racchiuso dopo la Sua morte e dal quale
il terzo giorno, trionfando, con mirabile prodigio, della Sua morte,
risuscitò per Sua virtù e confermò la divinità della Religione da Lui
istituita...
Ciò spinse in ogni epoca il popolo cristiano a venerare e curare quei
luoghi e una cosi grande devozione dei Cristiani verso la Palestina e
specialmente verso il sepolcro del Signore li commosse talmente che,
allorquando quei luoghi caddero in potere dei barbari, dai Principi
europei furono fatte per lungo tempo e rinnovate delle guerre allo scopo
di recuperare i medesimi luoghi e di liberare i fedeli dalle gravissime
calamità e dalla ingiusta, durissima schiavitù in cui erano ivi
tenuti...
Dopo matura e diuturna deliberazione Nostra abbiamo approvato il disegno
della medesima Congregazione (di Propaganda Fide), ed abbiamo deciso di
condurlo senza indugio alla desiderata attuazione.
Pertanto, per autorità di Dio Onnipotente e dei Santi Apostoli Pietro e
Paolo e Nostra, ripristiniamo in Gerusalemme l’esercizio della
giurisdizione del Patriarca Latino e dichiariamo che, d’ora in poi, il
medesimo è tenuto all’obbligo della residenza, come un tempo...
Comandiamo inoltre che dalla medesima Congregazione sia mandata,
confermandola con Nostra autorità, una accurata istruzione, la quale
contenga la norma che il Guardiano di Terra Santa e gli altri Padri dell’Ordine
Serafico colà residenti e tutti gli altri Ecclesiastici soggetti al
Patriarca Latino di Gerusalemme debbano seguire ed osservare.
Queste sono le cose che, per l’onore della Religione, per l’incremento
della Fede Cattolica in quelle regioni, e per la maggiore utilità della
Chiesa presso quei popoli, abbiamo deciso di stabilire e che speriamo
voglia Iddio favorire con la Sua benevolenza e con la Sua benedizione...
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore sotto l’anello del Pescatore,
il giorno 23 del mese di luglio 1847, anno secondo del Nostro Pontificato.
Per il Signor Cardinale Lambruschini
A. Picchioni,
Sostituto
1847, 10
dicembre
PIO PP. IX
DESTINAZIONE ALLA TERRA SANTA DELLE OFFERTE DEI CAVALIERI DEL S. SEPOLCRO
ISTRUZIONE DELLA SACRA CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE
Il Santissimo Signor Nostro Pio per Divina Provvidenza Papa IX, quando
decretò che l’esercizio dell’autorità patriarcale fosse ripristinato
in Gerusalemme, si propose l’onore della religione, l’incremento
della fede cattolica in quelle regioni, e infine una maggiore utilità
della Chiesa presso quelle genti.
E invero, affinché, come da desiderio, ciò si avverasse, ordinò, per
mezzo delle stesse Lettere Apostoliche in forma di Breve "Nulla
celebrior", datate sotto il giorno 23 luglio di questo anno, alla
Sacra Congregazione che fosse redatta un’accurata istruzione, la quale
apportasse una norma adattata a questo nuovo ordine di cose.
Avendo pertanto la Sacra Congregazione deliberato più volte e
ponderatamente circa tale questione, e, tutto ben considerato, avendo
preso una decisione, ed essendosi aggiunta anche l’approvazione della
stessa Santità Sua, si propongono, perché siano osservati, i capitoli
che seguono:...
VIII.
Rimanendo parimenti in vigore quelle disposizioni circa i Cavalieri del
Santo Sepolcro che furono altre volte sancite, e che diligentissimamente
si dovranno osservare, vien decretato che la collazione di tali gradi
spetti esclusivamente al patriarca.
Questi invero usi di quella potestà soltanto in favore di coloro che si
siano distinti per integrità di vita, siano stati assai benemeriti della
religione, e mostrino gli altri requisiti atti ad ottenere tale onore.
Tuttavia i sussidi che dai cavalieri vengono pagati siano versati nella
cassa delle elemosine, secondo l’uso, a favore dei debiti della Terra
Santa...
Dato dalla Sede della Sacra Congregazione, il giorno 10 dicembre dell’anno
1847.
Giacomo Filippo Card. Franzoni, Prefetto
Alessandro Barnabò,
Pro Segretario
1868, 24
gennaio
PIO PP. IX
IL SOMMO PONTEFICE ACCRESCE L’ORDINE DI NUOVI GRADI
A PERPETUA MEMORIA
Come ad utilità della Nostra Santissima Religione dai Pontefici Massimi
Nostri predecessori furono sapientemente stabilite e compiute molte cose,
così anche mediante la istituzione e il conferimento di onorificenze e di
premii alle virtù furono infiammati gli uomini a bene meritare con ogni
studio ogni giorno vieppiù della Cristiana Repubblica.
Noi, scorgendo i chiari esempi da Loro dati, ritenemmo proprio del Nostro
Apostolico ministero il dedicare le nostre cure a ciò, specie in questi
tempi di tristezze, ma anche fecondi di grandi virtù, le quali mostrano
dovunque il loro splendore.
Noi perciò, che nei primi anni del Nostro Pontificato con apostolica
autorità costituimmo l’Ordine Equestre Piano, ora abbiamo del tutto l’animo
ad accrescere ed ornare di nuovo decoro l’Ordine Equestre del S.
Sepolcro, dal quale crediamo infatti sia per venirne non poco frutto di
utilità alla Cattolica Religione nella sacra terra della Palestina.
Poiché questo Ordine, che si raccomanda per l’antichità della origine
sua e che in seguito fu per cura ed autorità dei Predecessori Nostri
conservato a motivo del suo stesso istituto, mira specialmente a ciò che
nei luoghi di Terra Santa venga eccitato lo zelo degli uomini nella difesa
e propaganda della Religione Cattolica, e i meriti da loro (in tal modo
acquistati) siano ricompensati con un dovuto premio onorifico.
Infatti, per sicura testimonianza di documenti, a Noi é noto come sino
dal secolo decimoquinto dell’Evo Cristiano, il Custode ossia (come viene
chiamato) il Guardiano della famiglia religiosa dei Minori Osservanti di
San Francesco, residente in Gerusalemme, già per concessione Apostolica
ascrivesse all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro uomini meritevolissimi
della Religione e come gia fino da quel tempo fossero in vigore per i
detti Cavalieri leggi e statuti di carattere generale, che Benedetto XIV
di fel. mem. con la bolla dell’anno 1746 "In supremo militantis
Ecclesiae" rinnovò con aggiunta di nuove leggi e prescrizioni.
Noi stessi poi, avendo di mira la dignità del detto Ordine Equestre, con
Lettere del 10 dicembre del 1847, rilasciate dalla Nostra Congregazione di
Propaganda Fide e sancite con la Nostra autorità, stabilimmo
opportunamente quelle cose che riguardavano il regime della Sede
Patriarcale Gerosolimitana di rito Latino; e nello stesso anno
ristabilimmo anche l’esercizio della giurisdizione del Patriarca Latino
di Gerusalemme.
Allo stesso modo con le medesime Lettere trasferimmo al Patriarca
privative anche il diritto di creare Cavalieri del S. Sepolcro,
cosicché in seguito egli come legittimo Rettore e Amministratore dell’Ordine
Equestre potesse per delegazione e in nome della Santa Sede conferire la
dignità Equestre.
Avendo Noi con la Nostra autorità stabilito tutto questo circa la
amministrazione e il regime dell’Ordine, comprendemmo in seguito come vi
fossero altre cose che per il maggiore splendore di esso sembrava
opportuno il costituire.
Infatti or non è molto tempo il V. F. Giuseppe Valerga, Patriarca Latino
della Chiesa di Gerusalemme, ci fece conoscere che essendo istituito nell’Ordine
del S. Sepolcro, sino dalle origini, soltanto un grado unico di Cavalieri,
e avvenendo di conseguenza che non vi possa essere alcuna differenza di
onore nel rimunerare i benemeriti, mentre la diversità dei meriti spesso
richiederebbe dignità di maggiore importanza, accada anche perciò che o
debbasi riservare a pochi il detto onore, o, per essere questo dato a
molti, venga a diminuirsi il valore della onorificenza stessa in confronto
di uomini di maggiori meriti o di ceto superiore.
A motivo di ciò lo stesso Ven. Fratello nell’intento di rimediare a
questo inconveniente ci richiese di dividere in tre classi l’Ordine
Equestre del S. Sepolcro.
Noi pertanto volendo annuire alla richiesta di detto Ven. Fratello, e
desiderando ampliare contemporaneamente l’Ordine predetto, rimettemmo la
cosa a tre Ven. Fr. Cardinali di S. Rom. Chiesa, perché la studiassero
bene e ce ne dessero in proposito il loro parere.
Avendo ora vista la sentenza dei sullodati Cardinali, che hanno ritenuto
giusto il consentire alle domande rivolteci dal V. F. il Patriarca di
Gerusalemme; Noi, dopo avere considerata ogni cosa a tempo opportuno, in
forza delle presenti Lettere, con la Nostra Apostolica autorità,
stabiliamo e decretiamo che da ora in poi l’Ordine Equestre del S.
Sepolcro consti solo di tre gradi distinti di Cavalieri, cioé di:
Cavalieri di prima Classe ovverosia Gran Croci; Cavalieri di seconda
Classe ossia Commendatori; e Cavalieri di terza Classe; i quali tutti in
diversa maniera a seconda del proprio grado porteranno l’insegna che é
propria dell’Ordine.
Tale insegna dell’Ordine sarà, secondo l’antico costume, la Croce,
che ha il suo nome da Goffredo di Buglione (il grande capitano della
celebre spedizione per il recupero di Terra Santa); la Croce cioé d’oro,
coperta di smalto in colore sanguigno, con aderenti ai quattro lati
quattro croci minori ugualmente d’oro e con lo smalto dello stesso
colore.
Detta Croce maggiore, poi, ad esclusione cioè delle quattro minori, é in
quella forma che si suole chiamare potenziata.
Motivi religiosi vogliono che non venga sovrapposta alcuna corona al
vertice di questa Croce, in memoria di quel piissimo Capitano che non
volle ricevere il regio diadema dove erasi veduto Cristo Gesù cinto della
Corona di spine.
Il nastro da cui deve pendere la Croce sarà di seta marezzata e di colore
nerastro, secondo il costume usato sinora nell’Ordine.
I Cavalieri della prima Classe porteranno l’insegna propria dell’Ordine
in modo che venga sostenuta da una lunga fascia serica del predetto colore
(che scenda) dall’omero al lato sinistro.
Ma concediamo in più che coloro i quali sono ascritti a questa classe
abbiano anche il privilegio di portate al lato sinistro del petto la
grande placca d’argento con l’insegna dell’Ordine, a simiglianza
delle placche, che si sogliono portare dai Cavalieri di prima classe degli
altri Ordini.
I Cavalieri della seconda classe, ossia i Commendatori, porteranno l’insegna
dell’Ordine del formato più grande, appesa al collo con un nastro
uguale al sopra descritto.
I Cavalieri infine della Classe terza, secondo l’uso generale dei
Cavalieri, porteranno pendente da un nastro uguale l’insegna minore dell’Ordine
al lato sinistro del petto.
Inoltre poiché i Cavalieri del S. Sepolcro in forza del loro istituto
usano una propria veste di colore bianco, così vogliamo che gli ornati
dell’abito variino in relazione al diverso grado dei Cavalieri e secondo
il modello proprio di ciascuna classe, modello che verrà dato a coloro
che saranno ascritti fra i Cavalieri.
Ci auguriamo quindi che tutto ciò spinga egregie persone a lavorare per l’opera
religiosa nei luoghi di Terra Santa, e che tutti coloro i quali verranno
decorati di queste insegne, con la loro virtù aggiungano splendore e
decoro alla dignità dell’Ordine.
Conferiamo poi al V. F. il Patriarca di Gerusalemme di rito latino e ai
suoi successori il diritto di scegliere e di creare i cavalieri; e abbiamo
per certo che sempre saranno tenute in grande valore presso tutti la
dignità e la grandezza dell’Ordine per il fatto che le sue insegne
vengono conferite per speciale delegazione e in nome della stessa Sede
Apostolica.
Vogliamo perciò che nel conferimento delle dette insegne il ricordato
Patriarca Gerosolimitano di rito Latino e il suo successore seguano del
tutto le norme e le prescrizioni, che, sancite con la Nostra autorità,
abbiamo ordinato vengano date dalla Nostra Segreteria dei Brevi al
medesimo Patriarca.
Ciò vogliamo e stabiliamo, nonostante, in quanto possa essere necessario,
sia la regola Nostra e della Cancelleria Apostolica di non togliere il
diritto acquisito, sia le consuetudini e gli statuti di detto Ordine,
ancorché confermati da giuramento, sanzione apostolica, e qualunque altra
sorta di conferma, sia le Costituzioni e gli Ordinamenti Apostolici che
richiedono una speciale menzione, sia infine qualunque altra cosa in
contrario.
Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l’anello del Pescatore, il giorno
24 Gennaio 1868 anno ventiduesimo del Nostro Pontificato.
N. Card. Paracciani Clarelli
1888, 3 agosto
LEONE PP. XIII
IL SOMMO PONTEFICE ISTITUISCE LE DAME DEL SANTO SEPOLCRO
A FUTURA MEMORIA
II Ven. Fratello Vincenzo, Patriarca Latino della Chiesa di Gerusalemme,
ci ha riferito che il suo antecessore, con l’autorità e il consenso del
Sommo Pontefice Pio IX di felice memoria, alcuni anni fa stabilì di
conferire la dignità e le insegne dell’Ordine Equestre, nella stessa
maniera che agli uomini, anche alle donne che si fossero distinte tra le
altre per la pietà, la generosità e lo zelo verso la Religione
Cattolica.
Ora poiché tale istituzione produce frutti abbondanti ed é non piccolo
incitamento alla virtù, lo stesso Ven. Fratello Ci supplica che quanto il
sopra detto Nostro Predecessore conobbe ed approvò nel decretare alle
donne le insegne dell’Ordine del S. Sepolcro, tutto ciò sia da Noi, con
la stessa autorità, approvato e confermato.
Noi, accogliendo benignamente tali preghiere e volendo circondare di
particolare benevolenza tutti e singoli coloro ai quali queste Lettere
interessano e, soltanto a questo determinato fine, assolvendoli e
ritenendoli assolti da qualsiasi scomunica o interdetto e dalle altre
ecclesiastiche censure, sentenze e pene in qualsiasi modo e per qualsiasi
causa stabilite e che per caso abbiano potuto incorrere, con la Nostra
autorità Apostolica, in forza di queste Lettere, concediamo in perpetuo
che alle donne benemerite della Religione Cattolica si possano lecitamente
conferire le insegne del ricordato Ordine del S. Sepolcro.
Ordiniamo poi che le donne ornate di queste onorifiche insegne si chiamino
Matrone del S. Sepolcro, e che in, quanto alle tre classi di tale Ordine e
al diritto di eleggere le stesse Matrone si osservino le leggi e gli
ordinamenti che sono contenuti nelle Lettere Apostoliche di simil forma,
spedite il 24 gennaio 1868.
Comandiamo tuttavia che le Matrone del S. Sepolcro, ascritte a qualsiasi
classe del medesimo Ordine, siano autorizzate e possano lecitamente
portare il distintivo proprio dell’Ordine e della classe soltanto al
lato sinistro del petto.
Queste cose vogliamo e stabiliamo nonostante le Costituzioni e Ordinazioni
Apostoliche e qualora ve ne sia bisogno, la regola della Nostra
Cancelleria "de jure quaesito non tollendo", nonché gli statuti
del sopraddetto Ordine, anche se rafforzati da giuramento, conferma
Apostolica o di qualsiasi altra natura e nonostante qualsiasi altra
disposizione in contrario.
Dato a Roma, presso S. Pietro, sotto l’Anello del Pescatore, il giorno 3
agosto 1888, anno undecimo del Nostro Pontificato.
M. Card. Ledochowski
1907, 3 maggio
PIO PP. X
IL SOMMO PONTEFICE RISERVA AL PAPA IL GRAN MAGISTERO DELL’ORDINE
EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO E CONCEDE ALL’INSEGNA DELL’ORDINE IL
TROFEO MILITARE
AL VENERABILE FRATELLO FILIPPO PATRIARCA GEROSOLIMITANO
Venerabile Fratello, salute ed apostolica benedizione.
Con quale grande benevolenza trattiamo te e tutto l’Ordine del S.
Sepolcro, conoscesti or non é molto, quando, soggiornando a Roma, più di
una volta potesti vedere di fatto con quanto zelo l’animo Nostro fosse
sollecito dell’Ordine Equestre (predetto) non dimentichi della sua
storia, sia per i meriti acquistati verso la Chiesa, sia per la unione da
lui diligentemente conservata con il Pontefice Romano.
Il ricordo invero di questi meriti già di per se stesso fa che Noi non
siamo inferiori ad alcuno dei Nostri Predecessori nell’amare l’Ordine
Equestre; anzi riteniamo giusto, e troviamo piacere nell’accrescere con
singolari segni di benevolenza quelle associazioni di illustri uomini, che
mentre costituiscono un ornamento della Chiesa sono anche di utile al
genere umano, e alla civiltà.
A dimostrare perciò pienamente la Nostra volontà a tutto l’Ordine, ci
piace di stabilire quanto segue, e di permettere, in via di grazia e in
segno del Nostro animo paterno, che coloro i quali sono ascritti all’Ordine
Equestre adornino l’insegna dell’associazione col trofeo militare
da porsi nella parte superiore in modo che da esso penda la Croce propria
dell’Ordine attaccata al nastro di seta marezzata e di colore nerastro.
Riservato poi il Gran Magistero dell’Ordine alla sola persona del Romano
Pontefice, vogliamo che in colui, il quale sarà il Patriarca Latino di
Gerusalemme pro tempore, resti confermato - come Luogotenente dello
stesso Ordine - il diritto e il potere di nominare con la autorità Nostra
i Cavalieri; i quali, come gia prima d’ora, restano divisi in tre
classi, cioè: di prima classe, o cavalieri di gran Croce; di seconda
classe o commendatori (ai quali per meriti speciali sarà lecito di
adornarsi anche della placca) ; cavalieri infine di terza classe, privi di
ogni particolare denominazione.
Affinché poi l’Ordine appaia dovunque sempre più chiaro, e nello
stesso tempo gli affari che lo riguardano possano essere trattati in
maniera più consona, approviamo pienamente che, secondo il bisogno di
ciascuna regione, vengano scelti e stabiliti alcuni dell’Ordine
Equestre, i quali in ciò che riguarda l’Ordine facciano le veci del
Patriarca, e ne rappresentino pubblicamente la persona.
Tutti i Cavalieri poi usino veste non dissimile da quella di prima d’ora,
se non che su di essa indossino il mantello bianco di lana con la Croce
rossa ricamata a sinistra.
Quelli tuttavia, - che come già abbiamo detto - terranno le veci del
Patriarca, oltre che dagli altri ornamenti siano distinti anche dalla
Croce rossa propria dell’Ordine da portarsi in mezzo al petto se vestiti
dell’abito del Sodalizio, alla destra del pétto se sono in abito nero.
Ci piace per ultimo di decretare che, vacando la Sede Patriarcale, il
Cavaliere che a Roma rappresenta, come sopra si e detto, la persona del
Patriarca, tratti e spedisca gli affari dell’Ordine che non sopportino
indugio, sotto la responsabilità del Cardinale Segretario di Stato.
Dando questi speciali e indubbii argomenti del Nostro zelo verso il chiaro
Ordine, confidiamo appieno che non solo tu ti adoprerai in ogni modo nella
difesa e nella conservazione delle tradizioni relative all’antica gloria
dell’Ordine Equestre, ma che anzi tutti i Cavalieri avranno da ciò
incitamento a stringersi, con l’ausilio della gratitudine, in sempre
più forti vincoli di unità alla Sede Apostolica.
Pertanto a testimonianza della Nostra paterna benevolenza e ad auspicio
delle celesti grazie amorevolissimamente a te e a tutto l’Ordine diamo
nel Signore l’Apostolica benedizione.
Dato a Roma, presso S. Pietro, sotto l’anello del Pescatore, nel giorno
3 maggio 1907, anno quarto del Nostro Pontificato.
R. Card. Merry del Val
1915, 15
gennaio
BENEDETTO PP. XV
LA SACRA CONGREGAZIONE CONCISTORIALE PRECISA ALCUNE NORME SUI PRIVILEGI
ARALDICI DELL’ORDINE
DECRETO
Con Apostolica Costituzione, il cui inizio é "Militantis Ecclesiae",
in data 19 dicembre 1644, il Sommo Pontefice Innocenzo X ordinò che
"tutti i Cardinali di "S. R. C., allo scopo di stabilire un’unità
ed eguaglianza di categoria, diano disposizioni affinché dai propri
sigilli e stemmi di qualsiasi genere, detti volgarmente armi,
"siano tolte corone, insegne e qualsiasi caratteristica secolare, all’infuori
di quelle "delle quali, entro lo scudo degli stemmi, usano le loro
famiglie come di essenza "e di integrità delle armi stesse, e che in
avvenire si astengano dal loro uso".
Allo scopo invero di indurre alla stessa disciplina anche per ciò che
riguarda i Vescovi, il Ss. S. N. Benedetto Papa XV ritenne opportuno che
fosse estesa ad essi la legge sopra riferita.
Pertanto la Santità Sua ordinò di pubblicare questo Decreto
concistoriale, con cui ai Patriarchi, agli Arcivescovi e ai Vescovi tutti,
sia residenziali che titolari, per l’avvenire si proibisce affatto di
aggiungere nei loro sigilli e stemmi o armi, e ugualmente nelle iscrizioni
degli editti, i titoli nobiliari, le corone, le insegne e le altre
caratteristiche secolari, le quali denotino la nobiltà della propria
famiglia o gente, eccettuata qualche dignità secolare che sia annessa
alla sede episcopale o arcivescovile; o anche se non si tratti dell’Ordine
equestre di S. Giovanni di Gerusalemme o del Ss. Sepolcro.
Nonostante qualsiasi cosa in contrario.
Dato a Roma, dalla Segreteria della S. Congregazione Concistoriale, il 15
Gennaio 1915.
G. Card. De Lai, vescovo di Sabina, segretario
Fr. Tommaso Boggiani,
assessore
1928, 6
gennaio
PIO PP. XI
IL SOMMO PONTEFICE PONE L’ORDINE DEL SANTO SEPOLCRO E L’OPERA DELLA
PRESERVAZIONE DELLA FEDE IN PALESTINA SOTTO LA PROTEZIONE DELLA SANTA SEDE
A PERPETUA MEMORIA
I Romani Pontefici Nostri Predecessori per quel santissimo dovere, a cui
é tenuta la Sede Apostolica, di amplificare il regno di Gesù Cristo, non
cessarono mai di favorire e di remunerare con le lodi dovute tutto ciò
che riguardasse la difesa e la propagazione della Fede Cattolica.
A Noi é noto come in tale campo già da più anni sia stata istituita l’Opera,
a cui sovraintende il Venerabile Fratello Patriarca di Gerusalemme, Opera
chiamata della Preservazione della Fede nei Luoghi Santi, e che in molte
maniere si studia di ottenere l’incremento e la difesa della religione
cattolica sia col far crescere scuole, sia con la pubblicazione di buone
stampe, sia col mantenere associazioni e circoli a fine di opportuna
coltura o di onesta ricreazione, cosicché a Noi pare che ora sia tempo di
annuire alle preghiere che più volte ci sono state fatte perché dessimo
maggior importanza alla suddetta Opera.
Sappiamo infatti che a far progredire l’Opera suddetta della
Preservazione della Fede in Palestina attendono con solerzia i Cavalieri
dell’Ordine del Santo Sepolcro; Ordine che Pio IX, Nostro Predecessore
di veneranda memoria, con Lettere Apostoliche in forma di Breve del 24
Gennaio dell’anno 1868, dopo averlo adattato all’uso dei tempi, pose
sotto il regime e l’amministrazione del Patriarca di Gerusalemme, avendo
gia il suddetto Patriarca pro tempore, - in forza delle Lettere
apostoliche Nulla celebrior del 23 Luglio 1847 e della Istruzione
data nello stesso anno il 10 dicembre dalla S. Congregazione di Propaganda
Fede - il diritto di creare Cavalieri del S. Sepolcro; diritto già
goduto dai Custodi di Terra Santa dei Frati Minori Osservanti di S,
Francesco d’Assisi.
In quel tempo tuttavia i Cavalieri del S. Sepolcro, che già erano noti
per la loro antichità, erano di un grado solo; ma con le predette Lettere
del 1868 Pio IX li divise in tre classi secondo l’uso degli altri Ordini
Equestri, di modo che da quel tempo in poi anche l’Ordine Equestre del
Santo Sepolcro sarebbe stato costituito di "tre gradi distinti di
Cavalieri, cioè di: Cavalieri di prima classe ovverosia Gran Croci,
Cavalieri di seconda classe ossia Commendatori, e Cavalieri di terza
classe; i quali tutti in diversa maniera e a seconda del proprio
"grado avrebbero dovuto portare l’insegna propria dell’Ordine".
In seguito poi Pio X, ai 3 di Maggio del 1907 con sue Lettere date sotto l’anello
del Pescatore, concesse che ai Cavalieri della seconda classe ossia
Commendatori ne fossero aggiunti altri decorati di placca per meriti
speciali, e contemporaneamente concesse che tutti i Cavalieri insieme con
la Croce, che, disegnata secondo il vecchio costume, era stata data da Pio
IX quale insegna dell’Ordine, potessero decorarsi anche del nuovo trofeo
militare del Sodalizio, secondo lo schema approvato.
Ancora ai nostri tempi sono da conservarsi sia questa distinzione di gradi
dei Cavalieri del suddetto Ordine Equestre sia queste insegne, poiché
appaiono molto atte a premiare, proporzionalmente ai meriti singoli,
coloro che prestano la propria attività nel promuovere tale santa e
fruttuosa Opera della Preservazione della Fede nei Luoghi Santi, quale é
quella da Noi più sopra lodata.
Affinché poi possa essere conseguito un fine così raccomandabile,
vogliamo che da ora in poi l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro e la
sopradetta Opera della Preservazione della Fede nei Luoghi Santi siano
tutta una cosa e formino quasi un solo corpo ed istituzione da governarsi
unicamente dal medesimo Patriarca Gerosolimitano.
In conseguenza estinto e abolito del tutto il Gran Magistero dell’Ordine,
che il Nostro Predecessore Pio Pp. X aveva costituito e riservato, con le
sue Lettere Quam multa alla sola Persona del Sommo Pontefice,
decretiamo e stabiliamo che, nonostante le sopradette Lettere Apostoliche,
che dichiariamo di nessun valore in questa loro parte, da ora in poi l’Ordine
Equestre del Santo Sepolcro, sotto la benigna protezione della Sede
Apostolica, dipenda esclusivamente dall’autorità del Patriarca
Latino di Gerusalemme pro tempore, il quale pertanto, in qualità
di Rettore e Amministratore perpetuo dell’Ordine Equestre del S.
Sepolcro avrà il diritto pieno e proprio di regime e godrà nello stesso
tempo della facoltà di creare in seguito nuovi Cavalieri.
Mentre poi comandiamo che in tutto il resto venga esattamente osservato
ciò che era stabilito sia dalle Lettere Apostoliche Cum multa di
Pio IX, le quali debbono considerarsi come il vero fondamento dell’odierno
Ordine Equestre del S. Sepolcro, sia dalle Lettere Quam multa del
Papa Pio X, in quanto esse non contraddicano al tenore delle presenti
Lettere, restando così priva di valore ogni e qualsiasi altra Lettera
Apostolica, che nei tempi passati sia stata rilasciata in favore del
predetto Ordine Equestre; desideriamo vivamente che da ora in poi le due
sullodate Istituzioni, l’Opera cioé della Preservazione della Fede in
Palestina e l’Ordine Equestre del S. Sepolcro, riunite, come si é
fatto, in un solo Corpo, e poste sotto la diretta amministrazione e
direzione del Patriarca di Gerusalemme, lavorino con grande solerzia e
studio nella coltivazione del Campo del Signore traendone ubertosissimi
frutti di salute.
Intanto nella speranza che questa Nostra manifestazione di benignità sia
per essere di utilità e di vantaggio sia dell’Opera della Preservazione
della Fede nei Luoghi Santi sia dell’Ordine Equestre del S. Sepolcro,
che vogliamo sempre conservato nella benevola protezione Apostolica,
impartiamo di cuore nel Signore, come pegno delle celesti grazie, l’Apostolica
benedizione a tutti i Socii delle predette istituzioni e principalmente
allo stesso loro Rettore.
Ciò stabiliamo nonostante qualunque cosa in contrario, decretando che le
presenti Lettere rimangano sempre ferme valide ed efficaci, ed ottengano
ogni loro pieno e integro effetto; suffraghino quindi pienamente ora e in
seguito a coloro a cui riguardano o possano in seguito riguardare; così
deve giustamente giudicarsi e definirsi, e da ora stesso sia nulla e vana
quella qualunque cosa che scientemente o ignorantemente da chiunque, con
qualsiasi autorità, possa essere tentata in contrario a ciò che sopra
abbiamo stabilito.
Dato a Roma, presso S. Pietro, sotto l’anello del Pescatore il 6 del
mese di Gennaio nell’anno 1928, sesto del Nostro Pontificato.
P. Card. Gasparri,
Segretario di Stato
1931, 5
agosto
PIO PP. XI
IL SOMMO PONTEFICE PIO XI CONCEDE L’ATTRIBUTO "DI GERUSALEMME"
ALL’ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO
DAL DECRETO
della Sacra Congregazione del Cerimoniale 5 Agosto 1931
a) Alla denominazione ufficiale "Ordine Equestre del S.
Sepolcro", per benigna concessione di Sua Santità Pio Papa XI viene
aggiunta infine l’attribuzione "di Gerusalemme", in modo che
la denominazione viene così stabilita: "Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme".
b) In considerazione poi delle benemerenze dell’Ordine Equestre del
S. Sepolcro di Gerusalemme verso la S. Sede, nell’intento di favorire, a
maggior lustro di quanti ne sono investiti, il riconoscimento ufficiale
delle decorazioni dell’Ordine stesso da parte dei Governi che hanno
relazioni diplomatiche con la S. Sede, si prescrive che l’Ecc.mo
Patriarca Latino di Gerusalemme comunichi volta per volta i nomi dei nuovi
membri dell’Ordine alla Cancelleria dei Brevi Apostolici presso la S.
Sede; affinché questa, ove nulla abbia ad osservare in contrario, ne
prenda atto ed apponga il suo Visum e Sigillo sul Diploma,
condizione necessaria per il suddetto riconoscimento ufficiale.
1932, 19
marzo
PIO PP. XI
IL SOMMO PONTEFICE APPROVA LO STATUTO DELL’ORDINE EQUESTRE DEL SANTO
SEPOLCRO DI GERUSALEMME
DECRETO
DELLA SACRA CONGREGAZIONE CERIMONIALE
Il presente Statuto, esaminato da questa Sacra Congregazione Cerimoniale
ed approvato da Sua Santità Pio Papa XI nell’Udienza concessa all’infrascritto
Mons. Segretario il 2 Marzo 1932, va in vigore con la data odierna.
Con questo vanno abrogati tutti gli altri precedenti Statuti e Regolamenti
che possano riguardare l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme.
Qualsiasi altra modi6cazione, che si volesse introdurre, deve ottenere la
previa approvazione della S. C. Cerimoniale.
Roma, dalla Sede della S. C. Cerimoniale il 19 marzo 1932.
G. Card. Granito di Belmonte, Prefetto
B. Nardone,
Segretario
1940, 16
luglio
PIO PP. XII
IL SOMMO PONTEFICE NOMINA IL CARDINALE CANALI PATRONO DELL’ORDINE
EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME
Diletto Figlio Nostro, salute e Apostolica Benedizione.
Poiché l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
presentemente é privo del suo Patrono presso la Curia Romana, Noi, per
provvedere, nel Signore, al bene dello stesso Ordine e dell’annessa
Opera della Preservazione della Fede nei Luoghi Santi, a Te, Diletto
Figlio Nostro, riteniamo di affidare questa carica, benché di questo più
alto ufficio lo Statuto approvato dalla Sacra Congregazione Ceremoniale
nell’anno 1932 non faccia menzione, confidando che dalla Tua sollecita
cura il predetto Ordine trarrà la massima utilità e il maggior
ornamento.
Pertanto di motu-proprio, con sicura conoscenza e dopo matura riflessione
Nostra, Te, o Diletto Figlio Nostro, con questa Apostolica Lettera e con
la Nostra autorità, eleggiamo, facciamo e dichiariamo Patrono, ossia
Protettore del detto Ordine Equestre del Santo Sepolcro
di Gerusalemme presso di Noi e di questa Apostolica Sede, finche vivrai,
con tutti gli onori, privilegi, prerogative, diritti e oneri soliti e
consueti.
Scrupolosamente osservate tutte quelle norme che sono stabilite dal
ricordato Statuto approvato dalla Sacra Congregazione Cerimoniale, nonché
dal Decreto della stessa Sacra Congregazione emesso il 5 di Agosto
dell’anno 1931, ordiniamo a tutti e ai singoli Dirigenti e Appartenenti
al detto Ordine di accoglierTi come loro Patrono e di trattarTi con la
dovuta riverenza; nonostante alcuna cosa in contrario.
Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l’anello del Pescatore, addì 16
del mese di Luglio, dell’anno 1940, secondo del Nostro Pontificato.
Luigi card. Maglione, Segretario
di Stato
1945,15 agosto
PIO PP. XII
IL SOMMO PONTEFICE CONCEDE ALL’ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI
GERUSALEMME LA CHIESA E IL CENOBIO DI S. ONOFRIO AL GIANICOLO
Al Diletto Figlio Nostro
Nicola di Santa Romana Chiesa Cardinale Canali diacono di S. Nicola in
Carcere
MOTU PROPRIO
Poiché l’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme non ha assegnata in
quest’Alma Città una sua propria Chiesa, desideriamo di dargliene una
che non solo sia testimonianza della Nostra paterna benevolenza, ma abbia
anche una speciale convenienza e particolare significato.
Sorge sul colle Gianicolense un famoso tempio dedicato a S. Onofrio,
insigne fin dal secolo XVI dell’onore di essere titolo Cardinalizio
presbiterale, che sembra a Noi adattissimo per realizzare questo Nostro
desiderio.
In esso infatti vive ancora la memoria di Torquato Tasso, celebre poeta,
che cantò con delicata opera poetica le gesta dei Crociati, che
combatterono per ridare la libertà al Santo Sepolcro di Gerusalemme: e ivi
é anche un vetusto monastero che - dopo la regolare scomparsa dell’Ordine
degli Eremiti di San Girolamo - può opportunamente accogliere questo
Ordine Equestre e gli può offrire una opportuna sede per lo svolgimento
delle sue cerimonie religiose e di pietà e le sue opere di carità.
Per cui, dopo aver ponderatamente esaminata la cosa, e dopo aver udito il
diletto figlio Nostro Emanuele Celestino del titolo di S. Onofrio al
Gianicolo di S. R. Chiesa Cardinale Suhard, Arcivescovo di Parigi, di Motu
Proprio, con certa scienza e con la pienezza della Nostra podestà
Apostolica, decidiamo e stabiliamo quanto segue:
1) l’uso della chiesa dedicata a Sant’Onofrio sul colle Gianicolense e
parimenti dell’annesso cenobio e Museo Tassiano, con la suppellettile e
tutte le cose sia mobili o che sono fisse al suolo e si dicono immobili,
di diritto é assegnato all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme;
2) la nomina del Rettore e dell’altro Clero di questo tempio spetta al
Sommo Pontefice, udito il parere del Cardinale Prete del titolo di S.
Onofrio al Gianicolo, sia dell’Em.mo Cardinale Vicario di Roma, sia dell’Em.mo
Cardinale che in quel tempo é Patrono dell’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme;
3) questa medesima chiesa dedicata a S. Onofrio anche in seguito rimarrà
aperta opportunamente a tutti i fedeli che desiderano andarvi per motivo
di pietà.
Tutto ciò che abbiamo decretato e stabilito con questo documento emanato
di Motu Proprio sia deciso e immutabile, nonostante qualunque cosa
contraria, anche se degna di specialissima menzione.
Dato a Roma, presso S. Pietro il 15 agosto 1945 festa dell’Assunzione di
Maria Vergine, nell’anno VI del Nostro Pontificato.
PIO PP. XII
1949, 22 febbraio
LA SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA CONCEDE SPECIALI INDULGENZE AI
CAVALIERI E ALLE DAME DELL’ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI
GERUSALEMME.
SACRA
POENITENTIERIA APOSTOLICA
Officium de Indulgentiis
Beatissimo Padre,
Il Priore di Roma dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme, prostrato ai piedi della Santità Vostra, domanda umilmente
in favore dei Cavalieri e delle Dame del predetto Ordine i seguenti favori
spirituali:
1. Indulgenza plenaria alle solite condizioni,
nel giorno della investitura;
nella festa di Nostra Signora Regina di Palestina;
2. Indulgenza plenaria "in articulo mortis", se confessati e
comunicati o almeno contriti, avranno devotamente invocato con la bocca,
potendo, altrimenti col cuore, il SS.mo Nome di Gesù ed accettato
pazientemente la morte come pena del peccato;
3. Indulto, in forza del quale tutte le Messe, che verranno applicate in
suffragio dell’anima di un Cavaliere o di una Dama dell’Ordine,
giovino a quell’anima come se fossero celebrate in un altare
privilegiato. Che della grazia, etc.
Valerio Valeri
Arcivescovo tit. di Efeso
Die 22 februarii 1949
Sacra Poenitentaria Apostolica, vi facultatum a SS.mo D.N. Pio PP. XII
sibi tributarum, benigna annuit pro gratia iuxta preces in perpetuum
absque ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
N. Card. Canali, Poenitentiarius Maior
S. Luzio, Regens
1949, 14
settembre
PIO PP. XII
IL SOMMO PONTEFICE APPROVA IL NUOVO STATUTO E CONCEDE LA "PERSONALITÀ
GIURIDICA" ALL’ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME

A PERPETUA MEMORIA DELLA COSA
Quella benevolenza che i Romani Pontefici, Nostri Predecessori,
specialmente i più recenti, cioè Pio IX, Leone XIII, Pio X, Benedetto XV,
Pio XI, dimostrarono spesso e in maniera particolare verso l’Ordine del
Santo Sepolcro di Gerusalemme fin dagli antichi tempi assai benemerito
della Religione e della Chiesa, Noi, ricevuta quasi in eredità, la stessa
benevolenza ci adoperammo di custodire e di aumentare.
E difatti con le Nostre Lettere Apostoliche spedite il 16 luglio dell’anno
1940, sotto l’anello del Pescatore, assegnammo allo stesso Ordine un
Cardinale come Patrono presso di Noi e questa Sede Apostolica, derogando
soltanto in ciò agli Statuti dell’Ordine medesimo, approvati con
decreto della Sacra Congregazione Cerimoniale, in data 19 marzo dell’anno
1932, i quali ordinammo che in tutto il resto rimanessero pienamente in
vigore.
In seguito, demmo un nuovo attestato di pontificia benevolenza all’Ordine
del Santo Sepolcro col Nostro Motu Proprio del 15 agosto 1945, in forza
del quale concedemmo al predetto Ordine di poter usare della Chiesa di S.
Onofrio al Gianicolo e dell’annesso cenobio, già degli Eremiti di San
Girolamo, in modo che avesse una sede opportuna e decorosa ove esercitare
utilmente le sue opere di religione, di pietà e di carità.
Al quale beneficio e favore Noi fummo spinti, come si legge nel citato
Motu Proprio, dal fatto che nel Tempio dedicato a S. Onofrio Anacoreta si
conservano le ceneri e vige tuttora la memoria di Torquato Tasso, di quel
celebre poeta, che cantò con soavi accenti le gesta dei Crociati pugnati
per la liberazione del S. Sepolcro di Gerusalemme, le cui vestigia, mutati
i tempi e cambiate le condizioni, confidiamo che seguano gli odierni Croce
segnati, apprestando a Noi e alla S. Chiesa universale tutti quei servizi
ed aiuti, sia spirituali sia temporali che appaiono ogni giorno più
opportuni e necessari alla tutela dei Luoghi Santi della Palestina e alla
loro liberazione dal dominio e dalle incursioni degli infedeli e degli
eretici.
Infatti nessuno può ignorare il Nostro vivo interessamento, manifestato
anche recentemente con pubblici e solenni documenti pontifici, affinché i
diritti del popolo cristiano relativi alla custodia e alla incolumità
della Terra Santa siano rispettati e protetti.
Ora perché la Nostra paterna e particolare benevolenza verso l’Ordine
Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme nuovamente e maggiormente sia
manifesta e l’Ordine stesso raggiunga più facilmente il suo fine e con
maggiore pienezza corrisponda alla Nostra aspettativa, molto volentieri
abbiamo stabilito di approvare le nuove Leggi ed i nuovi Statuti che, dopo
matura deliberazione e con il parere di persone competenti, l’Ordine
stesso ha progettato per se.
Pertanto, di motu proprio, per certa scienza e matura Nostra
deliberazione, con la pienezza della Nostra Apostolica autorità, in forza
delle presenti Lettere, approviamo e con la Nostra autorità confermiamo e
muniamo del vigore della sanzione apostolica i nuovi Statuti dell’Ordine
Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, secondo il testo scritto in
lingua italiana, che abbiamo ordinato si conservasse nell’Archivio della
Nostra Segreteria di Stato, Sezione dei Brevi Apostolici, l’inizio del
quale testo è: "Articolo I. L’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro" e le ultime parole sono: "dipende direttamente dal
Cardinale Gran Maestro".
Nello stesso tempo, con queste medesime Nostre Lettere e con la Nostra
autorità abroghiamo e dichiariamo essere abrogati gli Statuti già
approvati con il decreto della S. Congregazione Cerimoniale di cui sopra
abbiamo fatto menzione.
Inoltre erigiamo e costituiamo l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme in "persona giuridica", come si dice, con tutti i
privilegi, le facoltà, gli onori che comunemente, a norma del diritto
vigente, competono e possono competere ad ogni persona giuridica.
Infine poiché Ci consta pienamente che il sullodato Ordine è in grado di
raggiungere da se stesso il santo e lodevole scopo a cui teneva la
salutare e fruttuosa Opera della Preservazione della Fede in Palestina,
istituita l’anno 1920 e dal Nostro Antecessore d’immortale memoria,
Pio XI, con Breve del 6 gennaio 1928, unita all’Ordine del Santo
Sepolcro e soggetta alla giurisdizione del Patriarca Latino di Gerusalemme
"pro tempore" quale Rettore ed Amministratore perpetuo dello
stesso Ordine, con queste Lettere aboliamo e dichiariamo abolita e
abrogata l’Opera medesima.
Queste cose stabiliamo, decretando che le presenti Lettere siano ora e in
futuro immutabili, valide ed efficaci e conseguono ed ottengono il loro
pieno ed integro effetto, e, al presente ed in seguito, giovino a coloro
cui si riferiscono o possono riferirsi; e così si debba legalmente
giudicare ed essere irritato e nullo tutto ciò che possa attentarsi in
contrario circa queste disposizioni da qualsiasi autorità, coscientemente
o no.
Nonostante qualsiasi cosa in contrario.
Dato da Castel Gandolfo, sotto l’anello del Pescatore, il giorno 14 del
mese di settembre nella festa dell’Esaltazione della S. Croce, dell’anno
1949, undicesimo del Nostro Pontificato.
Per speciale concessione di Sua Santità
Per il Signor Cardinale Segretario di Stato
F.to: G. Prugnola
Reggente "ad interim" la Cancelleria dei Brevi Apostolici
1962, 8
dicembre
GIOVANNI PP. XXIII
IL SOMMO PONTEFICE APPROVA IL NUOVO STATUTO DELL’ORDINE EQUESTRE DEL
SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME, E NOMINA IL CARD. EUGENIO TISSERANT, PRIMO
GRAN MAESTRO DELL’ORDINE

A PERPETUA MEMORIA DELLA COSA
L’Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme che da parte della
Santa Sede é stato sempre oggetto di particolari attenzioni, ha preso il
suo appellativo e la sua vigoria da quel piissimo monumento di vittoria
per la quale il Cristo Salvatore, risorgendo dai morti, ha debellato la
morte, ha dato a noi la vita, ed ha elargito la salvezza eterna.
Ed invero, desideroso di conservare quasi, come una eredità, quegli
attestati di benevolenza che i Pontefici avevano manifestato all’Ordine
nei secoli passati, e desideroso di accrescerli, il nostro Predecessore
Pio XII, di felice memoria, con Lettera Apostolica avente il sigillo del
Pescatore e la data del 14 Settembre 1949, con la Sua autorità approvò e
confermò gli Statuti dell’Ordine.
Noi poi, che nel già lungo cammino della Nostra vita, tante volte abbiamo
avuto il piacere di incontrarci con i Cavalieri di questo Ordine e di
conoscere le opere compiute dal medesimo, abbiamo piacere di aggiungere
altra benevolenza a quella già manifestata dai Sommi Pontefici.
E mossi da questa volontà di benevolenza verso la nobilissima
famiglia dei Cavalieri, abbiamo preposto ad essa Venerabile fratello
Nostro Eugenio Tisserant, Cardinale di Santa Romana Chiesa, Vescovo di
Ostia, Porto e S. Rufina, Decano del S. Collegio degli Em.mi Cardinali,
dopo la scomparsa, da questa vita terrena, del Cardinale Nicola
Canali, che é stato il primo Gran Maestro di questo Ordine, insignito
della Porpora Romana, sotto il cui vigoroso impulso l’Ordine si é
felicemente sviluppato e, per le sue lodevoli attività, si é reso
meritevole di una particolare benevolenza da parte della S. Sede e di
avere la sua protezione.
Non possiamo fare a meno poi di constatare che l’Ordine si é gia
diffuso in molte Nazioni, e che le istituzioni del Patriarcato Latino di
Gerusalemme hanno ricevuto dal medesimo moltissimi aiuti.
Inoltre oggi, ossequiente ai Nostri desideri, il predetto Ordine del S.
Sepolcro intende rivolgere la sua attività caritativa ed il suo zelo
missionario a tutti coloro - sia che appartengano al Rito Latino che all’Orientale
- che sono in quella Terra divenuta sacra per la dimora di Cristo, e che
ivi profondono la loro energia, perché la Fede vi sia conservata, difesa,
propagata.
Tutte queste lodevoli iniziative e gli impegni assegnati all’Ordine che,
senza dubbio, con l’aiuto di Dio, esso si sforzerà di adempiere, hanno
dimostrato l’opportunità di adattare e prudentemente modificare quelle
norme che - come abbiamo detto sopra - erano state approvate dal S.
Pontefice Pio XII, per renderle più consone alle attuali necessità di
vita ed alle forme di apostolato dell’Ordine.
E’ infatti naturale che come qualsiasi altra istituzione che sia ben
organizzata ed abbia una sua vitalità, anche questa famiglia di
Cavalieri debba avere ben chiaro che, quanti sono alla sua direzione,
sotto la guida del Cardinale Gran Maestro devono cercare, con tutte le
forze, di conseguire le nobilissime ed alte fedeltà assegnate all’Ordine:
vale a dire che i Membri alimentino sempre più i loro animi dello spirito
cristiano, difendano e propaghino la fede nella patria del Divino
Redentore, e infiammino gli uomini ad amare il Salvatore.
Dopo avere considerato tutto questo, il Nostro Venerato Fratello Eugenio
Tisserant, Cardinale di Santa Romana Chiesa che sopra abbiamo gia
ricordato, Ci ha pregato di volere adattare, con la Nostra Autorità, gli
Statuti dell’Ordine a quelle esigenze che sono imposte dai tempi
presenti.
E Noi, dopo avere accolto ben volentieri la Sua preghiera, decidemmo che l’Eminentissimo
Cardinale Segretario di Stato, mettesse alla prova gli Statuti riesaminati
e modificati, per un certo tempo, a titolo di esperimento; il che è stato
fatto con una sua lettera del 12 Giugno 1962.
E siccome questo periodo di prova ha dato risultati buoni, pensiamo che
ormai sia giunto il momento di dare un riconoscimento ed approvazione
solenne agli Statuti che completano e innovano quegli antecedenti,
pubblicati cioè nell’Anno 1949.
Stando pertanto le cose in questi termini, Noi, di Nostra iniziativa, con
certa scienza e dopo matura Nostra deliberazione, ed usando della pienezza
della Potestà Apostolica, in forza di queste Lettere Apostoliche,
approviamo, confermiamo e muniamo del vigore della sanzione Apostolica, in
modo definitivo, i Nuovi Statuti dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro
di Gerusalemme, secondo il testo scritto in lingua italiana, che si
compone di 30 Articoli, che si conserva nell’Archivio del Nostro
Ufficio dei Brevi Apostolici e che comincia con queste parole:
"Articolo 1: Fondazione: l’Ordine Equestre del S. Sepolcro di
Gerusalemme, di antica origine, costituito..." e termina: "le
Luogotenenze possono disporre di un Regolamento particolare reso valido
dall’approvazione del Cardinale Gran Maestro".
Inoltre, siccome il Nostro Predecessore Pio XII aveva eretto l’Ordine
Equestre del S. Sepolcro in persona giuridica, come si dice, Noi
confermiamo all’Ordine questo suo stato giuridicamente costituito, con
tutti i privilegi, facoltà, onori che competono - per legge - a chi é
persona giuridica.
Nonostante qualsiasi cosa in contrario,
Queste cose stabiliamo decretando che le presenti Lettere siano ora ed in
futuro immutabili, valide ed efficaci; che conseguano ed ottengano il loro
pieno ed integro effetto; e che al presente ed in seguito giovino a coloro
cui si riferiscono o possano riferirsi: e che in tal modo si debba
legalmente giudicare e definire: e che dev’essere considerato irrito e
nullo, fin da ora, tutto ciò che possa essere attentato contro queste
disposizioni, da qualsiasi autorità, coscientemente o per ignoranza.
Da Roma, presso la tomba di S. Pietro, con il sigillo del Pescatore, il
giorno 8 Dicembre 1962, nella Festa dell’Immacolata Concezione della
Beata Vergine Maria, Anno V del Nostro Pontificato.
H.J. Card. Cicognani a publicis Ecclesiae negotiis
1964, 30 maggio
DISCORSO DEL PAPA PAOLO VI ALL’ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI
GERUSALEMME
Signor Cardinale!
Eccellenze!
Illustri Signori e Signore!
Vi ringraziamo cordialmente di cotesto atto di nobile devozione e di
filiale fedeltà: ne apprezziamo i sentimenti, che sgorgano dai vostri
spiriti non meno che dalle finalità statutarie dell’Ordine,
cavalleresco e religioso insieme, a cui vi onorate di appartenere. Ne
accogliamo con riconoscente attenzione la franca ed eletta voce nelle
parole, con cui voi avete voluto accompagnare la vostra visita e con cui
Ci date relazione, sommaria ma eloquente, dello spirito, che vuole animare
la vostra compagine; dell’attività, sia religiosa che, benefica, a cui
vi dedicate e da cui scaturiscono i meriti principali del vostro illustre
sodalizio; dei propositi, che voi esprimete quasi per tracciare al vostro
futuro cammino nuovi sentieri di feconda operosità e per assumere davanti
a questa significativa riunione e davanti a Noi stessi l'impegno onesto e
generoso di volerli mantenere.
Questo incontro Ci offre perciò l’opportunità per incoraggiare
sentimenti e propositi, che non possono non meritare plauso e fiducia. Un’istituzione
come la vostra attira a sè lo sguardo e la stima del pubblico per i due
aspetti che essa palesemente gli presenta: quello esteriore, delle vostre
divise, delle vostre insegne, delle vostre riunioni; e quello interiore,
della vostra adesione alla fede e alla vita cattolica, anzi alla milizia
ed al servizio della Chiesa e della causa di Gesù Cristo in quei Luoghi
Santi specialmente, che furono l’umile e incomparabile scena del Vangelo
e sono tuttora il quadro di fatti e di interessi religiosi, a cui la Santa
Sede, e con essa tutto il mondo cattolico, annettono sempre somma
importanza. Un’unica regola perciò, si può dire, governa la vostra
medesima istituzione: la corrispondenza, la coerenza, il mutuo riflesso
dell’uno aspetto con l’altro. A che cosa servirebbero i segni
esteriori del vostro Ordine se non fossero indicativi d’una sincera e
vissuta professione di fede cattolica, sia nell’interno dei cuori, sia
nello stile morale che tutta deve improntare la vita d’un Cavaliere del
Santo Sepolcro? e non sono appunto tali distintivi, che vi dichiarano
iscritti ad un’eletta e qualificata milizia di Cristo, simboli, stimoli,
vincoli della vostra fedeltà alla sua causa, della vostra esemplarità
nella società in cui vi trovate, della vostra non inerte, non passiva,
non stanca, ma attiva, ma generosa, ma militante adesione alla santa
Chiesa?
Così vuol essere, così dev’essere la vostra appartenenza all’ordine
del Santo Sepolcro. Che i vostri spiriti siano pervasi da tale
corroborante coscienza, e voi avrete veramente realizzato in voi stessi l’onore
di appartenervi e avrete dato all’Ordine stesso la migliore conferma
della sua ragione di vivere, la sua vigorosa pienezza di disciplina e di
attività, il suo più alto livello di merito e di gloria.
E Noi stessi, che conosciamo il sentiero lungo ed aspro, che l’Ordine
vostro ha percorso in questi ultimi decenni per giungere al punto
costituzionale e funzionale, in cui oggi si trova, di cuore facciamo voti
che tale sentiero, forse ora più facile, possa giungere alle sue mète
conclusive di ordinamento pratico, di prosperità e di benessere, e di
splendore morale e spirituale. E con l’augurio la preghiera, la quale
risponde non meno ai vostri Statuti,, che alle Nostre sollecitudini per
quella Terra benedetta, dove il Santo Sepolcro ha la sua sede, e dove Noi
stessi abbiamo avuto la somma ventura di compiere, come sapete, un umile,
ma commovente e celebrato pellegrinaggio: continuate ad amare quei Luoghi
Santi, d’una predilezione sempre più intensa e più pia; continuate a
cercarvi e ad onorarvi la terra santificata dai passi del Figlio di Dio
fattosi Figlio dell’uomo; continuate a promuovere colà le opere di
religione, di istruzione, di carità, che vi attestano la tenace ed
amorosa presenza della Chiesa cattolica; accrescete, potendo, il vostro
sforzo di beneficenza spirituale e corporale per quelle popolazioni, che
l’incontro Nostro con esse, così vivo e cordiale da parte loro, Ci ha
rese ancora più care; e fate loro vedere che la vostra Crociata vuol
essere quella della carità, della concordia, della pace; quella del
Vangelo di Cristo, che nel servizio della Chiesa cattolica e dei suoi
figli più fedeli ed operosi, altro non vuole se non la vera salvezza di
tutti.
Fiduciosi che a questi voti risponderà, con l’aiuto di Dio, la vostra
operosa milizia, tutti di cuore vi benediciamo.
1977,
8 luglio
NUOVO
STATUTO

1996,
1 febbraio
IL SANTO PONTEFICE CON RESCRITTO CONCEDE LA
"PERSONALITA' GIURIDICA VATICANA" E STABILISCE LA SEDE
DELL'ORDINE NELLO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

2000,
2 marzo
DISCORSO DEL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II AI PARTECIPANTI AL GIUBILEO
DELL'ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME
1. Con grande gioia vi accolgo, cari Cavalieri, Dame ed Ecclesiastici che
rappresentate il benemerito Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme. Voi siete convenuti a Roma dai cinque Continenti per
celebrare il vostro Giubileo. A tutti va il mio saluto cordiale!
Ringrazio con fraterno affetto il Signor Cardinale Carlo Furno, che si è
fatto interprete dei comuni sentimenti. Nelle sue parole ho colto il
vostro desiderio di rispondere adeguatamente allo specifico servizio alla
Terra Santa, che è proprio dell'Ordine. Si tratta di un'importante
missione: grazie al vostro generoso impegno spirituale e caritativo in
favore dei Luoghi Santi e del Patriarcato Latino di Gerusalemme s'è
potuto fare molto per la valorizzazione del prezioso patrimonio di
testimonianze storiche che si conservano in Terra Santa. Ad esse guarda
con rinnovato interesse l'odierna società, tecnologicamente evoluta, ma
bisognosa come non mai di valori e di richiami spirituali.
2. Il vostro Ordine Equestre, nato alcuni secoli fa quale "Guardia
d'onore" per la custodia del Santo Sepolcro di Nostro Signore, ha
goduto d'una singolare attenzione da parte dei Romani Pontefici. Fu il
Papa Pio IX, di venerata memoria, che nel 1847 lo ricostituì, per
favorire il ricomporsi di una Comunità di fede cattolica in Terra Santa.
Questo grande Papa restituì al vostro Ordine la sua funzione primitiva,
ma con una significativa differenza: la custodia della Tomba di Cristo non
sarebbe più stata affidata alla forza delle armi, ma al valore di una
costante testimonianza di fede e di solidarietà verso i cristiani
residenti nei Luoghi Santi.
E' questo ancor oggi il vostro compito, carissimi Cavalieri e Dame del
Santo Sepolcro di Gerusalemme. La celebrazione del Giubileo vi aiuti a
crescere nella pratica assidua della fede, nell'esemplare condotta morale
e nella generosa collaborazione alle attività ecclesiali a livello sia
parrocchiale che diocesano. L'Anno Santo, che è tempo di personale e
comunitaria conversione, veda ciascuno di voi intento a sviluppare ed
approfondire le tre virtù caratteristiche dell'Ordine: "zelo alla
rinuncia in mezzo a questa società dell'abbondanza, generoso impegno per
i deboli e i non protetti e lotta coraggiosa per la giustizia e la
pace" (Direttive per il rinnovamento dell'Ordine Equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme in vista del Terzo Millennio, n. 18).
3. Un vincolo antico e glorioso lega il vostro Sodalizio cavalleresco al
luogo del Sepolcro di Cristo, dove viene celebrata in maniera tutta
particolare la gloria della risurrezione. E' proprio questo il fulcro
centrale della vostra spiritualità. Per rinnovare tale millenario vincolo
e rendere sempre più viva ed eloquente questa vostra testimonianza
evangelica, voi avete provveduto ad elaborare nuove direttive per la
vostra attività, nel quadro dello Statuto del vostro Ordine. Siete
infatti consapevoli che, all'avvio di un nuovo millennio, si impone
un'aggiornata interpretazione della regola di vita del vostro singolare
servizio. Anche per voi, come del resto per ogni cristiano, decisiva è la
riscoperta del Battesimo, fondamento di tutta l'esistenza cristiana. E
questo esige un accurato approfondimento catechetico e biblico, una seria
revisione di vita ed un generoso slancio apostolico. Sarete così aperti
al mondo di oggi senza venir meno allo spirito dell'Ordine, il cui
auspicato rinnovamento dipende soprattutto dalla personale conversione di
ciascuno. Come recitano le vostre insegne: "Oportet gloriari in
Cruce Domini Nostri Iesu Christi": è necessario gloriarsi della
Croce del Nostro Signore Gesù Cristo. Sia Cristo il centro della vostra
esistenza, di ogni vostro progetto e programma, sia personale che
associativo.
4. Carissimi Fratelli e Sorelle, tra qualche settimana, a Dio piacendo,
avrò anch'io la grazia di rendere visita al Santo Sepolcro. Potrò così
sostare in preghiera nel luogo in cui Cristo ha offerto la sua vita e l'ha
poi ripresa nella risurrezione, facendoci dono del suo Spirito.
Carissimi Cavalieri, Dame ed Ecclesiastici dell'Ordine, per questo
pellegrinaggio conto anche sulla vostra preghiera, per la quale vi esprimo
fin d'ora la mia riconoscenza. Vi affido tutti alla materna protezione
della Vergine Regina della Palestina. Sia Lei ad assistervi nello speciale
compito "di assistere la Chiesa in Terra Santa e di rafforzare nei
membri la pratica della vita cristiana" (Direttive, cit., n.
3).
La Santa Famiglia protegga voi e le vostre famiglie. Rifulga nel cuore di
ognuno di voi la consolante certezza che Cristo è morto per noi ed è
veramente risorto. Egli è vivo: ieri, oggi e sempre.
Con tali sentimenti, volentieri imparto a ciascuno di voi una speciale
Benedizione apostolica.
2003,
23 ottobre
LETTERA DI SUA SANTITÀ ALLA CONSULTA DELL'ORDINE
"Per mezzo
vostro, carissimi componenti del Gran Magistero e Luogotenenti, giunga poi
l’espressione del mio apprezzamento a tutti i Cavalieri e le Dame del
Santo Sepolcro, che operano in favore dei cristiani in Terra Santa. Tutti
vi lodo ed incoraggio per il sostegno che non fate mancare alle
istituzione del Patriarcato Latino di Gerusalemme, e per ogni altra
iniziativa da voi generosamente promossa.
Molteplici, e talora ingenti, sono le necessità a cui bisogna far fronte
per promuovere la giustizia e la pace nella Regione Medio Orientale,
segnata da una persistente e grave crisi sociale ed economica. Le
auspicate prospettive di pacificazione e di ricostruzione richiedono la
corresponsabile collaborazione di tutti: dei governi e delle istituzioni
religiose, delle organizzazioni umanitarie e di ogni persona di buona
volontà.
In questo contesto si colloca la vostra azione umanitaria e spirituale,
che interessa un settore quanto mai vitale come quello della gioventù. L’aiuto
ai cristiani di Terra Santa si realizza, in maniera concreta, fornendo ai
ragazzi e ai giovani un’adeguata formazione scolastica. A Tale
proposito, auspico che, con sempre maggiore sicurezza e stabilità, si
riesca ad assicurare l’educazione cristiana nelle scuole, in un clima di
rispetto e di collaborazione fra le varie componenti della società.
Siate costruttori di amore e di pace, ispirandovi nella vita e nelle opere
al Vangelo e specialmente al mistero della passione e della resurrezione
di Cristo. Vostro modello sia Maria, la Madre dei credenti, sempre pronta
ad aderire con gioia alla volontà di Dio. InvocateLa ogni giorno con la
bella e tradizionale preghiera del Rosario, che aiuta a contemplare Cristo
con lo sguardo della sua Madre. Questo sarà per voi fonte di crescita,
come avvenne per il beato Bartolo Longo, vostro illustre
confratello".
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